STATUTO 


ART. 1 – (Denominazione e sede)

1.1 E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata

<<U.F.A.F. Unite fino alla fine ETS>>

nel seguito per brevità “Associazione”, con sede legale nel Comune di Novara in Via Carlo Pisacane n. 7.

1.2 Il trasferimento della sede legale non costituisce una modifica statutaria e può avvenire con delibera dell'organo di amministrazione con obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.3 L'Associazione utilizzerà nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l'acronimo “ETS”.

1.4 Per quanto non previsto dalle disposizioni del D.Lgs. 117/2017, all'Associazione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni attuative.


ART. 2 -­ (Finalità) 

2.1 L'Associazione è apartitica e aconfessionale; esercita sia in Italia che all'Estero in via esclusiva – senza scopo di lucro – le attività solidaristiche di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 117/2017, aventi ad oggetto la beneficenza, il sostegno anche a distanza, la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, l'erogazione di denaro, di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del predetto art. 5 con la finalità di dare valore e di sostenere la qualità della vita, una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea rivolta a persone, con particolare attenzione verso le donne, a gruppi o famiglie che versano in condizioni di evidente svantaggio, difficoltà o necessità per cause riconducibili a disagi di carattere socio-economico, igienico-sanitario e/o fragilità sociale.

2.2 L'Associazione potrà altresì esercitare la propria attività di interesse generale anche nei confronti di altre associazioni purchè operanti nei settori di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e i cui fruitori versino nelle condizioni di disagio descritte nel precedente comma.

2.3 Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione ha facoltà di cooperare con altri Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017 nonché con Enti Pubblici e/o Privati.

2.4 L'Associazione inoltre potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al punto 1 del presente articolo a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, la cui individuazione è demandata all'organo di amministrazione nel rispetto delle vigenti leggi in materia.


ART. 3 -­ (Soci) 

3.1 Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il regolamento interno; a tal fine il richiedente deve presentare domanda di ammissione specificando le proprie generalità ed impegnandosi, in caso di accoglimento, al versamento della quota associativa annuale.

3.2 Competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'organo di amministrazione il quale provvede a comunicare all'interessato l'accoglimento della richiesta e ad annotare il nominativo del nuovo socio nel libro degli associati; in caso di rigetto della domanda di ammissione si applicano le disposizioni dell'art. 23, commi 2 e 3 del D.Lgs. 117/2017.

3.3 L'esercizio del diritto di voto spetta a decorrere dalla data di iscrizione del socio nel libro degli associati.

3.4 I soci dell'Associazione sono:

• i soci fondatori – sono i soci costituenti che hanno sottoscritto e versato il Fondo sociale iniziale; si impegnano a versare annualmente la quota associativa e a prestare la propria opera personalmente, gratuitamente e senza scopo di lucro.

• i soci ordinari – sono i soci ammessi successivamente alla costituzione dell'Associazione; si impegnano a versare annualmente la quota associativa.

• i soci volontari – sono i soci ammessi successivamente alla costituzione dell'Associazione; si impegnano a versare annualmente la quota associativa e a prestare la propria opera occasionalmente in modo personale, gratuito e senza scopo di lucro.

• i soci sostenitori – sono i soci ammessi successivamente alla costituzione dell'Associazione; si impegnano a versare annualmente la quota associativa oltre a erogazioni volontarie straordinarie.

3.5 La quota associativa non è trasferibile né rimborsabile.

3.6 L'Associazione garantisce la copertura assicurativa prevista dall'art. 18 del D.Lgs n. 117/2017 a copertura degli infortuni e/o delle malattie connesse allo svolgimento dell'attività volontaria prestata dai propri soci nonché alla partecipazione degli stessi a tutte le iniziative finalizzate al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.


ART. 4 -­ (Diritti e doveri dei soci) 

Diritti

4.1 Tutti i soci hanno diritto:

• di un voto per

- l'approvazione del bilancio e/o rendiconto finanziario annuale (consuntivo e preventivo);

- l'approvazione e le modificazioni dello statuto;

- la nomina degli organi dell'Associazione.

• di essere informati sulle attività dell'Associazione.

• di consultare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 117/2017 presentando specifica richiesta all'organo di amministrazione.

• di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'attività prestata a favore dell'Associazione con divieto assoluto del rimborso di spese di tipo forfetario.

Doveri

4.2. Tutti i soci sono tenuti e devono:

• versare annualmente la quota associativa nei termini e per l'importo stabiliti dall'organo di amministrazione.

• osservare le disposizioni dello statuto e del regolamento interno dell'Associazione.


ART. 5 -­ (Recesso ed esclusione del socio) 

5.1. Il socio è libero di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.

5.2 La volontà di recedere con l'indicazione della data di effetto del recesso deve essere comunicata per iscritto all'organo di amministrazione il quale non può rifiutarla e deve procedere con la trascrizione della data del recesso nel libro degli associati.

5.3 Il socio che recede è comunque tenuto al versamento della quota associativa qualora alla data di presentazione della comunicazione di cui al punto 2 del presente articolo il relativo termine di pagamento è già scaduto; qualora vi abbia già provveduto non avrà diritto al rimborso.

5.4 In caso di comportamento difforme o lesivo degli interessi dell'Associazione, il socio può essere escluso con delibera motivata dall'organo di amministrazione avverso la quale è possibile proporre ricorso entro 30 giorni al giudice ordinario del Tribunale ove ha sede legale l'Associazione.


ART. 6 -­ (Organi sociali) 

6.1 Gli organi dell'Associazione sono:

• l'assemblea.

• l'organo di amministrazione.

• il presidente.

• l'organo di controllo.

6.2 Tutte le cariche dell'Associazione sono ricoperte a titolo gratuito, fatta eccezione per le cariche dell'organo di controllo per le quali è facoltà delle parti concordare un equo compenso.


ART. 7 -­ (Assemblea) 

7.1 L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci.

7.2 L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

7.2 L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente in qualsiasi luogo purchè in Italia almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio e/o del rendiconto finanziario nonchè ogniqualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno, tramite avviso scritto ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la prova dell'avvenuto ricevimento spedito almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare.

Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data di ulteriore convocazione in previsione del caso in cui, nell’adunanza di prima convocazione, l’assemblea non risulti a norma di statuto validamente costituita per deliberare.

7.4 L'assemblea può altresì essere convocata su iniziativa di almeno un decimo dei soci.

7.5 Alle adunanze dell'assemblea partecipano tutti i soci iscritti nel libro degli associati, l'organo di amministrazione e l'organo di controllo se istituito.

7.6 E' ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè risulti possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7.7 Allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica nonché di divulgare le finalità e i programmi dell'Associazione, sentito il parere dell'organo di amministrazione, possono altresì intervenire alle riunioni dell'assemblea ordinaria anche soggetti diversi da quelli di cui al punto 5 del presente articolo.


ART. 8 -­ (Poteri e Compiti dell’Assemblea) 

8.1 Spetta all'assemblea ordinaria:

• determinare le linee guida generali programmatiche dell'attività dell'Associazione.

• eleggere il presidente dell'Associazione.

• nominare i membri dell'organo di amministrazione.

• nominare e revocare l'organo di controllo e/o il revisore legale determinandone l'eventuale compenso per la carica.

• deliberare, su proposta dell'organo di amministrazione, l'importo della quota associativa annuale.

• approvare il regolamento interno.

• approvare il bilancio e/o il rendiconto finanziario consuntivo d'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno e quello preventivo.

• deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto e/o sottoposto al suo esame dall'organo di amministrazione.

8.2 Spetta all'assemblea straordinaria, per la quale sono applicabili le formalità di convocazione di cui all'art. 7.2, la delibera delle seguenti decisioni:

• accettazione di lasciti derivanti da eredità che comportino il trasferimento di beni immobili.

• proposte di modifica dello statuto.

• responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione e azioni di responsabilità nei loro confronti.

• trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione.

• scioglimento dell'Associazione.


ART. 9 -­(Validità e quorum dell'Assemblea)

assemblea ordinaria

9.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto in proprio o per delega; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

9.2 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega e sono espresse con voto palese fatta eccezione per quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

assemblea straordinaria

9.3 L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione se sono presenti i 3/4 dei soci aventi diritto di voto in proprio o per delega.

9.4 Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione vengono prese con il voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti aventi diritto di voto in proprio o per delega.

9.5 Il soggetto delegato a rappresentare il socio in assemblea ordinaria e/o straordinaria può anche essere non socio; ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs n. 117/2017, il delegato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.


ART. 10 -­ (Verbalizzazione) 

10. 1 Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali redatti dal segretario e firmati da quest'ultimo e dal presidente.

10.2 I verbali vengono scritturati su apposito libro delle assemblee la cui consultazione è accessibile ai soci, ai membri dell'organo di amministrazione e di controllo, se istituito, i quali possono altresì richiederne copia conforme.


ART. 11 -­ (Consiglio direttivo) 

11.1 L'organo di amministrazione è costituito da un consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 10 (dieci) consiglieri che durano in carica per cinque anni ovvero sino a sostituzione o dimissione e possono essere rieletti sino ad un massimo di cinque mandati.

Se viene a mancare un numero di consiglieri tale che i membri del consiglio direttivo in carica si riducono a meno di tre, gli altri rimasti in carica provvedono a sostituirli sino al ripristino del numero minimo di consiglieri previsto nel precedente paragrafo; i nuovi consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea nella quale gli associati dovranno provvedere alla nomina del nuovo organo di amministrazione.

11.2 I consiglieri vengono eletti dall'assemblea ad eccezione dei primi che sono nominati nell'atto costitutivo; per poter assumere l'incarico di consigliere è richiesta al contempo la qualifica di socio.

11.3 Il consiglio direttivo è convocato dal presidente mediante avviso spedito a tutti i consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell’avviso vengono fissati la data, il luogo, l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio direttivo si raduna presso la sede legale dell'Associazione o anche altrove, purchè in Italia.

11.4 Il consiglio direttivo è validamente costituito per deliberare quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del consigliere che presiede.

11.5 Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione per le materie specificamente demandate alla decisione dell'assemblea, avendo potere di rappresentanza generale ( art.26 , comma 7)

11.6 Spetta al consiglio direttivo:

• nominare tra i suoi membri il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

• redigere il bilancio consuntivo e/o rendiconto finanziario d'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

• predisporre il rapporto annuale sull'andamento dell'attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

• valutare le domande di ammissione di nuovi soci, comunicare la deliberazione all'interessato e annotare il nominativo del nuovo socio nel libro degli associati.

• deliberare l'esclusione dei soci, redigere e motivare la delibera di cui all'art. 5.4.

• determinare l'ammontare della quota associativa annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

• deliberare sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

• provvedere a quanto necessario per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione secondo le direttive indicate e deliberate dall'assemblea.

11.7 Le deliberazioni del consiglio direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali redatti dal segretario e firmati da quest'ultimo e dal presidente.

11.8 I verbali vengono scritturati su apposito libro delle deliberazioni del consiglio direttivo la cui consultazione è accessibile ai soci, ai membri del consiglio direttivo e dell'organo di controllo, se istituito, i quali possono altresì richiederne copia conforme.

11.9 Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.


ART. 12 -­ (Presidente) 

12.1 Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, dura in carica cinque anni e può essere rieletto sino ad un massimo di cinque mandati.

12.2 Il presidente convoca e presiede le adunanze dell’organo amministrativo e dell'assemblea ordinaria e straordinaria.

12.3 In caso di assenza o di momentaneo impedimento del presidente, questi viene sostituito – anche nella rappresentanza legale – dal vicepresidente ovvero in subordine dal consigliere più anziano in carica che riveste al contempo la qualifica di socio fondatore o in mancanza dal consigliere più anziano.


ART. 13 -­ (L'organo di controllo) 

13.1 I soci possono decidere di nominare l'organo di controllo anche monocratico; la nomina è obbligatoria al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

13.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile; essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del codice civile. Nel caso di organo di controllo in forma collegiale, i predetti requisiti, devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.3 Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, all'organo di controllo può essere conferito anche l'incarico del controllo contabile; in caso contrario l'assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.


ART. 14 -­ (Raccolta fondi) 

14.1 L'attività di interesse generale dell'Associazione nonché il sostegno di specifici e documentati programmi realizzati ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie sono finanziati dalle seguenti risorse:

• quote associative.

• lasciti derivanti da eredità e legati.

• donazioni e/o contributi di natura non corrispettiva erogati da privati, dallo Stato, dalle Regioni, da Enti locali, da Enti e/o Istituzioni pubbliche compresi quelli previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 117/2017.

• contributi di natura non corrispettiva erogati dall'Unione europea e/o da Organismi internazionali.

• erogazioni liberali erogate dagli associati e da terzi compresi altri Enti del Terzo Settore sollecitate anche mediante cessione di beni e/o di servizi purchè di “modico valore” effettuate occasionalmente nell'ambito di iniziative ed eventi organizzati in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

14.2 Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n. 117/2017:

• le entrate e i proventi realizzati non possono – in nessun caso – essere suddivisi tra gli associati né corrisposti agli stessi anche in forme indirette.

• è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, di fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

• gli utili e/o avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


ART. 15 -­ (Scritture contabili, bilancio, libri sociali) 

15.1 Il bilancio o il rendiconto finanziario dell'attività associativa è annuale e chiude al 31 dicembre di ogni anno la cui modalità di redazione e di deposito è disciplinata al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.

15.2 Il bilancio o il rendiconto finanziario consuntivo evidenzia le entrate realizzate e le spese sostenute nell'anno precedente, mentre quello preventivo espone le previsioni di entrata e di spesa dell'anno in corso di prossima chiusura.

15.3 Il bilancio o il rendiconto finanziario è redatto dall'organo di amministrazione ed è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci; nei 20 giorni che precedono la data dell'assemblea convocata per l'approvazione, il bilancio o il rendiconto finanziario è depositato presso la sede legale dell'Associazione ed è reso disponibile per la consultazione da parte degli associati e degli altri organi dell'Associazione.

15.4 Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo della tenuta dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del D.Lgs n. 117/2017.


ART. 16 -­ (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

16.1 L'estinzione e/o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato esclusivamente dall'assemblea degli associati in seduta straordinaria ai sensi delle disposizioni statutarie e delle maggioranze previste dagli artt. 8 e 9.

16.2 In caso di estinzione e/o di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto a favore di altri Enti del Terzo Settore su delibera dell'organo di amministrazione previa osservanza delle disposizioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.


ART. 17 -­ (Disposizioni transitorie)

Questo Statuto decorrerà dall’istituzione del Registro Unico Nazionale per il Terzo Settore. Sino a tale data ha validità il D. Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.  


ART. 18- (Disposizioni finali )

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi in materia vigenti.