STATUTO 


ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata: << ………U.F.A.F. ( Unite fino alla fine) …….. >> con sede in via Carlo Pisacane 7, 28100 nel Comune di Novara Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS". 

ART. 2 -­ (Finalità) 

L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale ed ha per oggetto l’attività nel settore della beneficienza, facendosi specifico divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nella lett. a) dell’art. 10 del D.Lgs 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L’Associazione si propone pertanto di ideare e realizzare progetti che, sia in Italia che all’estero, diano valore alla qualità della vita, una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea, con un occhio di riguardo alle donne ma non solo. L’oggetto dell’attività dell’associazione riguarda quindi la beneficienza, che si può concretizzare attraverso l’organizzazione di iniziative ed eventi per la raccolta e la devoluzione di fondi a favore di persone o gruppi in temporanea difficoltà, particolarmente bisognose/i per motivi riconducibili a disagio socio-­‐economico, condizioni igienico sanitarie, fragilità sociale. L'Associazione inoltre potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni. Per la realizzazione dei suoi scopi l’Associazione potrà attivare una rete di cooperazioni con altre associazioni, anche di volontariato, e con enti pubblici o privati operanti entrambi nella medesima direzione. 

ART. 3 -­ (Soci) 

1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il regolamento interno. 

2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. 

3. Ci sono 3 categorie di soci: 2 fondatori (persone che danno vita alla associazione e versano il fondo sociale per il primo anno e la quota sociale per gli anni successivi e prestano la propria opera in modo personale e gratuito) ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo) volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e prestano la propria opera in modo personale e gratuito) sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile. 

ART. 4 -­ (Diritti e doveri dei soci) 

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. 

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata. 3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e il regolamento interno. 

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. 

ART. 5 -­ (Recesso ed esclusione del socio) 

1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo 

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. 

ART. 6 -­ (Organi sociali) 

1. Gli organi dell’associazione sono: Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente, Collegio dei Revisori dei Conti Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. 

ART. 7 -­ (Assemblea) 

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. 

2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori; 

3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. 

4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. 

ART. 8 -­ (Compiti dell’Assemblea) 

1. L’assemblea deve: approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissare l’importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approvare il regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sull’esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo. 

ART. 9 -­(Validità Assemblee)

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. 

2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone 

4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci. Se prevista anche per l’assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima. 

ART. 10 -­ (Verbalizzazione) 

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. 

ART. 11 -­ (Consiglio direttivo) 

1. Il Consiglio direttivo è composto da numero 10 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti. 

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. 

3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. 

4. Il Consiglio direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati 

ART. 12 -­ (Presidente) 

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 -­ (Risorse economiche) 

1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta

3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione “a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura”. 

4. L’Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse”. 

ART. 14 -­ (Rendiconto economico-­finanziario) 

 1. Il rendiconto economico-­finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. 

2. Il rendiconto economico-­finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. 

ART. 15 -­ (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) 

1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge ( lettera f) ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

ART. 16 -­ (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.